La proroga dei termini legata al COVID-19 non si estende agli anni successivi.

Alcune sentenze di merito hanno stabilito che in tema di accertamento la proroga di 85 giorni, prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020 e legata alla pandemia da Covid-19, non produce un effetto a cascata sulle annualità successive (da ultimo CGT di primo grado Latina, 25 ottobre 2023, n. 974).


Infatti, se, da un lato, l’art. 67 d.l. 18/2020 prevede la sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione, nonché una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza.

Dall’altro lato, il co. 4 dello stesso art. 67 cit. rinvia all'art. 12, co. 1, d.lgs. 159/2015 che prevede che la sospensione può operare solo con riferimento all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale e non a cascata sulle annualità successive.


Pertanto, la sospensione citata fa esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre 2020, ovvero l’anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali o, in caso di presentazione di dichiarazione mediante il Mod. Unico 2016, al periodo d'imposta 2015 o ancora, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, al 2014. Una proroga generalizzata, cioè applicabile ad ogni diritto il cui termine di prescrizione sia destinato a transitare per il 2020, senza però scadere in tale annualità, sarebbe ingiustificata e andrebbe contro la ratio stessa che ha ispirato la proroga: non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall'evento eccezionale senza però intralciare l'attività degli uffici finanziari.



Lo studio legale Alfano-Falcone ha recentemente patrocinato in un giudizio relativo all’impugnazione di cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di pretese tributarie ormai cadute in prescrizione.


Avv. Luigi Cambiaso

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