Tassazione dell’atto con il quale una società approva il progetto di scissione di cui all’art. 2506-bis c.c.
Tassazione dell’atto con il quale una società approva il progetto di scissione di cui all’art.
2506-bis c.c.
La scissione societaria è l’operazione straordinaria attraverso la quale una società trasferisce, in tutto o in parte, il proprio patrimonio a una o più società beneficiarie, nuove o preesistenti, con assegnazione di azioni o quote ai soci della società scissa.
Il procedimento di scissione delle società è disciplinato dagli artt. 2506 e ss. c.c., che fanno sovente riferimento alla normativa relativa alla fusione. Si tratta, in particolare, di una fattispecie a formazione progressiva, che si compone di una serie di atti e negozi giuridici tra di loro indipendenti e collegati.
Esso ha inizio con il deposito presso il registro delle imprese, a cura dell’amministratore della società che intende scindersi, del progetto di scissione predisposto dallo stesso amministratore e che deve contenere l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria.
Successivamente al deposito, da parte dell’organo amministrativo, del progetto di scissione nel registro delle imprese, si procede alla convocazione dell'assemblea della società che si scinde per l'approvazione del progetto di scissione già depositato nel registro delle imprese (art. 2506-ter, ult. co., c.c., che richiama l’art. 2502 c.c., dettato in tema di fusione).
Il verbale della relativa assemblea, al quale viene allegato il progetto di scissione precedentemente depositato nel registro delle imprese, oltre agli altri documenti previsti dalla legge, è redatto dal Notaio e viene successivamente pubblicato mediante deposito nel registro delle imprese a fini pubblicitari.
Trascorso il termine previsto dall’art. 2503 c.c. (richiamato dall'art. 2506-ter c.c.) per l'eventuale opposizione dei creditori, si procede al compimento dell’atto di scissione, con la costituzione di una nuova società ovvero con l’attribuzione ad una società preesistente degli elementi patrimoniali indicati nel progetto di scissione.
La scansione delle fasi di cui si compone la scissione societaria è ben descritta da Cass. civ., sez. I, sentenza 13 marzo 2025, n. 6675, secondo la quale “In tema di operazioni straordinarie, la scissione societaria si perfeziona attraverso un procedimento complesso, che si avvia con la redazione e pubblicità del progetto, prosegue con la deliberazione della scissione e termina con la
stipulazione del relativo atto, sottoscritto dal legale rappresentante, e solo da quest'ultimo momento l'operazione acquisisce effetti civilistici, decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese, che, ove avvenga in data successiva all'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, determina l'applicazione del nuovo art. 2506-bis c.c. in tema di responsabilità della società beneficiaria”.
Come già precisato, all’interno del progetto di scissione occorre indicare gli elementi di cui all’art. 2501-ter c.c., che disciplina il progetto di fusione ma che viene richiamato dalla disciplina della scissione, nonché l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell';eventuale conguaglio in danaro.
Tuttavia, quella relativa agli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie è una mera indicazione che non comporta alcun trasferimento patrimoniale.
Il progetto di scissione, dunque, è atto prodromico alla realizzazione dell’operazione di scissione e non comporta di per sé né la costituzione della società beneficiaria, che potrebbe preesistere o essere costituita successivamente, né alcun trasferimento.
Eventuali trasferimenti patrimoniali, invero, si produrrebbero solo con la deliberazione della scissione e la stipula del relativo atto, momento a partire dal quale l’operazione acquisisce effetti civilistici (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 13 marzo 2025, n. 6675 cit.).
Conseguentemente, all’atto dell’approvazione del progetto di scissione è dovuta solamente l’imposta di bollo, nella misura di €156,00 (ex art. 1, co. 1-bis.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), mentre non è dovuta l’imposta catastale.
Recentemente lo studio si è occupato di un caso in cui il Notaio rogante l’atto di approvazione del progetto di scissione ha ricevuto, a due mesi dalla stipula, un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate, ritenendo erroneamente dovute l’imposta di bollo nella misura di € 225,00 e l’imposta catastale nella misura di € 200,00, intendeva recuperare la differenza d’imposta.
Conseguentemente, il Notaio provvedeva ad inviare una pec all’Agenzia per evidenziare l’erroneità dell’avviso di liquidazione, senza però ricevere alcun riscontro. Pertanto, ricevuto l’incarico dal Notaio, si è tornati a domandare l’annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione e, all’approssimarsi della scadenza del termine per impugnare l’atto, al fine di evitare il suo consolidamento, si è depositato il ricorso giudiziale per l’annullamento dell’atto.
Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate, avvedutasi dell’erroneità dell’avviso, ha provveduto ad annullarlo in autotutela, chiedendo però la compensazione integrale delle spese di lite.
Si è pertanto reso necessario precisare che l’annullamento in autotutela è intervenuto in data successiva alla proposizione del ricorso giudiziario avverso l’avviso e che, dunque, l’Agenzia avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere, ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
avv. Luigi Cambiaso










