Eredità e comunione dei beni: cosa succede in caso di vendita?
Il caso in oggetto riguarda un coniuge che ha ricevuto in eredità un casolare, insieme ad altri eredi, a seguito di una successione ereditaria. Questo acquisto da parte del coniuge è avvenuto durante il matrimonio e prima della sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. In situazioni simili, è naturale chiedersi se un bene ereditato da uno solo dei coniugi durante la comunione legale debba essere considerato comune o rimanga personale. L’altro coniuge potrà vantare dei diritti sull’eredità venduta? La questione assume particolare importanza nel momento in cui si procede alla vendita del bene, e ancor di più se quest’ultima avviene dopo la separazione. Secondo quanto previsto dall’articolo 177 del codice civile, in linea generale, tutti gli acquisti compiuti da uno o entrambi i coniugi durante il matrimonio fanno parte della comunione legale e quindi appartengono ad entrambi.
Ma i beni ereditati durante il matrimonio rientrano nella comunione legale? La risposta si trova all’articolo 179 c.c. dove si fa riferimento ai cosiddetti “beni personali”. In particolar modo la norma stabilisce che non rientrano nella comunione, tra gli altri, i beni acquisiti per effetto di successione ereditaria. Questo significa che, anche se l’acquisto del bene immobile è avvenuto mentre il regime di comunione era ancora in vigore, il bene ereditato si considera comunque personale e, quindi, escluso dalla comunione. Tuttavia, questa regola non si applica se il testatore ha espressamente disposto che il bene venga destinato ad entrambi i coniugi. Ad esempio, può accadere quando nelle sue volontà ha indicato il desiderio che l’immobile venga destinato alla coppia per farne la loro casa coniugale.
In conclusione, anche se l’acquisto del bene è avvenuto durante il matrimonio prima dello scioglimento della comunione, anche a seguito di separazione personale o divorzio, il bene rimane di proprietà esclusiva del coniuge che lo ha ereditato, in quanto rientra tra quelli che, ai sensi dell’art. 179 c.c., sono considerati beni personali. Dunque, l’altro coniuge nulla potrà vantare sul corrispettivo della vendita del succitato bene.
Dott. Benedetto Guglielmo e Avv. Angela Falcone









