Casa occupata abusivamente e iniziative giudiziarie del proprietario
L'emergenza abitativa e la carenza degli alloggi ha fatto emergere la realtà dell'occupazione abusiva delle case statisticamente rilevante al Sud Italia e nelle città di Roma e Milano.
Quali possono essere, quindi, le
iniziative del proprietario di fronte alla presa d'atto dell'occupazione abusiva di un proprio immobile?
Ovviamente, nel nostro ordinamento è impossibile “farsi giustizia da sé” e il codice penale (art. 392 e art. 393 c.p.) punisce chiunque, per esercitare un proprio diritto, invece di ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente giustizia da solo. La soluzione per il proprietario di una casa occupata abusivamente che voglia rientrare nel suo immobile non è semplice e non è sufficiente denunciare il fatto alle Autorità e
costituirsi parte civile nel processo che verrà istruito a seguito della denuncia.
Il
Decreto Legge "sicurezza" n. 48 del 2025, ha introdotto l'art. 634-bis codice penale e inasprito la lotta all'occupazione abusiva di immobili con una pena di
reclusione da 2 a 7 anni.
Le norme prevedono anche lo sgombero immediato, il divieto di allaccio delle utenze, l'impossibilità di fissare la residenza nell'immobile occupato e una procedura accelerata di reintegra nel possesso.
è necessario, ricorrendone i presupposti, incoare un giudizio per ottenere dal Giudice civile un provvedimento, da porre poi in esecuzione con l'Ufficiale Giudiziario, per la reintegrazione nel possesso del proprio immobile, ai sensi dell'art. 1168 del codice civile.
In tale azione, il proprietario dovrà dimostrare di avere avuto il possesso di quell'immobile prima dell'occupazione, diversamente dall'azione di rivendica prevista dall'art. 948 del cod. civ. nel quale il proprietario, rivendica la proprietà. Le azioni seguono presupposti diversi e diversa è la prova che bisogna fornire nei diversi giudizi. In questi casi, sarà l'avvocato a poter consigliare la migliore iniziativa
giudiziaria da seguire in base alle circostanze, alle prove e ai documenti in possesso del cliente.
Il proprietario/possessore della casa occupata abusivamente, inoltre, ha la facoltà di richiedere all'occupante abusivo anche il risarcimento del danno subito che dovrà provare di aver subito. Danno, questo, che può ritenersi un danno presunto come stabilito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12879 del 14 maggio 2025) anche se non in re ipsa. Con tale Ordinanza, la Corte di
Cassazione ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite nella parte in cui, si legge nell'ordinanza, "hanno proposto di sostituire la locuzione
danno in re ipsa con quella di
danno presunto o danno normale, privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio."
Nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto). In tal caso, la prova del danno subito non richiede una prova precisa del suo ammontare che può essere liquidato equitativamente ricorrendo, per esempio, ai criteri di mercato del canone locativo. In ogni caso, la parte che chiede il risarcimento ha l'onere di allegare la concreta possibilità di godimento perduta a causa e in conseguenza dell'occupazione abusiva. Il convenuto nel giudizio ha il diritto di contestare specificamente tale allegazione, ai sensi dell'art. 115, co. 1, cod. civ. e, in tal caso, cioè in presenza di una contestazione specifica, l'attore ha l'onere di provare lo specifico
godimento perso che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
E' prevista anche la possibilità di chiedere al Giudice la quantificazione dei cosiddetti danni non patrimoniali derivanti dall'occupazione abusiva della casa tra i quali sono annoverati i turbamenti o il disagio subiti in conseguenza del fatto. Tale richiesta, in ogni caso, può essere accolta fornendo la prova di averli subiti.
Lo Studio si è occupato di fattispecie analoghe nell'evoluzione giurisprudenziale e legislativa.
Avv. Angela Falcone










