Risarcimento da "vacanza rovinata" per ritardo aereo prolungato
Il nostro Studio ha recentemente ottenuto un’importante pronuncia favorevole in materia di diritto dei trasporti e tutela del consumatore, conseguendo il risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” in favore di un passeggero. Il Giudice adito ha condannato il vettore aereo a causa di un ritardo sull’orario di arrivo superiore alle tre ore rispetto all'orario programmato.
L’iter argomentativo recepito in sentenza consolida l’orientamento giurisprudenziale eurounitario e nazionale in merito alla responsabilità civile della compagnia aerea e alla quantificazione del danno subito dal viaggiatore.
Il quadro normativo e l'orientamento della Corte di Giustizia UE
La decisione si fonda sul combinato disposto del Regolamento (CE) n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal (con particolare riferimento agli artt. 19 e 29).
L’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 disciplina espressamente il diritto alla compensazione pecuniaria. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha esteso tale tutela anche ai passeggeri dei voli ritardati. Il Giudice di legittimità europeo ha infatti statuito che il superamento di una soglia temporale pari o superiore a tre ore all'arrivo presso la destinazione finale determina una perdita di tempo equiparabile, negli effetti, alla cancellazione del volo.
Tale impianto normativo riconosce l'esonero da responsabilità in capo al vettore esclusivamente qualora quest'ultimo fornisca la prova rigorosa che il disservizio sia stato causato da circostanze eccezionali e imprevedibili, non evitabili nemmeno con l'adozione di tutte le misure idonee e diligenti.
Il riconoscimento del danno da "vacanza rovinata"
Nel caso di specie, a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della compagnia aerea in merito alla sussistenza della causa di forza maggiore, l'organo giudicante ha accolto integralmente le tesi difensive del nostro Studio.
Oltre alla tutela indennitaria standardizzata, il Giudice ha accertato la configurabilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Il prolungato ritardo ha infatti generato un evidente pregiudizio esistenziale, alterando negativamente i piani di viaggio e precludendo la piena fruizione del periodo di svago programmato dal nucleo familiare o dal singolo passeggero.
In assenza di parametri tabellari rigidi, il Magistrato ha proceduto alla liquidazione in via equitativa del danno, valorizzando l'intensità del disagio patito e le ripercussioni negative sulla sfera psicofisica del viaggiatore.









