Infortunio sul lavoro. Emerge una responsabilità civile e penale del preposto che lo obbliga al risarcimento del danno?
Quando un lavoratore si infortuna, il primo pensiero va quasi sempre al datore di lavoro; la legge, tuttavia, affida la sicurezza anche a un’altra figura, spesso meno conosciuta ma presente in ogni cantiere: il preposto.
Questo è il soggetto che - nei limiti dei poteri che gli sono affidati - sovrintende al lavoro degli operai, si assicura che le direttive vengano eseguite e ne controlla la corretta esecuzione (art. 2 co. 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008).
In termini giuridici il preposto ricopre una “posizione di garanzia”, cioè ha l’obbligo di attivarsi per impedire che l’infortunio si verifichi; se non lo fa, può risponderne penalmente come se lo avesse causato.
Nel 2026 la Suprema Corte è tornata più volte sulla figura del preposto, ll messaggio è uno solo: conta ciò che si fa, non ciò che c’è scritto sui documenti aziendali. Si può diventare preposti senza saperlo o senza una formale investitura? Secondo la Cassazione, nell’ipotesi di determinate circostanze, sì.
Con la sentenza n. 5366 del febbraio 2026 la Quarta Sezione penale, infatti, ha confermato che risponde come preposto anche chi non è mai stato nominato tale se, di fatto, impartisce istruzioni, dirige gli operai e controlla il loro lavoro.
È il principio di effettività dell’art. 299 del Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008): a contare sono i poteri esercitati in concreto, non il titolo. Ad agosto, però, la stessa Sezione ha guardato il rovescio della medaglia. Con la sentenza n. 30245 ha annullato una decisione che aveva attribuito la qualifica di preposto sulla base dell’organigramma e di un documento firmato dall’interessato.
Secondo la Corte, il nome scritto su una nota aziendale non basta: bisogna dimostrare che quella persona, al momento dei fatti, aveva davvero il potere di dirigere e controllare il lavoro, e che intervenendo avrebbe potuto evitare l’infortunio.
Quanto a cosa si pretenda da tale figura, la Corte è chiara: il preposto deve vigilare in modo attivo e non può limitarsi ad attendere che siano i lavoratori a segnalargli i problemi. Deve, inoltre, intervenire sui comportamenti scorretti e, quando la situazione lo richiede, ha il dovere di fermare la lavorazione.
La presenza del preposto, d’altra parte, non libera il datore di lavoro, che resta tenuto a vigilare sul suo operato e sull’organizzazione della sicurezza nel suo complesso; accade spesso, quindi, che entrambi siano chiamati a rispondere dello stesso infortunio.
Tutto questo ha conseguenze concrete anche per chi l’infortunio lo ha subito. Quando a seguito del fatto si instaura il processo penale per lesioni o per omicidio colposo cui consegue il risarcimento, la vittima - o, in caso di morte, i suoi familiari - non deve attendere la fine
del processo per poi avviare una causa civile: può chiedere il risarcimento direttamente in quella sede, costituendosi parte civile.
Il reato obbliga infatti a risarcire ogni danno, anche quello non patrimoniale; l’impresa può essere chiamata nel processo come responsabile civile per il fatto dei propri dipendenti – ed in particolare per violazioni colpose del preposto - e il Giudice può liquidare fin da subito una somma a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ed esigibile nei confronti degli imputati condannati.
Capire chi sia davvero il preposto, dunque, non serve soltanto a stabilire chi debba essere condannato: è il primo passo per individuare chi debba risarcire e per far sì che il danno subito trovi un ristoro effettivo.
Dott. Maurizio Centineo









